Piccola Consulenza Legale

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Moderatore: ModiMaccanici

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nuovobuio
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Capisco che ultimamente utilizzo il forum per ben altre ragioni rispetto all'origine del disquisire di mamma apple, ma è l'unico posto dove mi sento di poter chiedere aiuto.

Mi chiedevo se un contratto di cessazione rapporti / disdetta di contratto, vada ad annullare anche l'accordo di confidenzialità, riservatezza e non divulgazione reciproca, precedentemente firmato, o solamente il contratto firmato ad inizio lavoro.

Ditemi qualcosa di bello..
Ultima modifica di nuovobuio il dom, 02 apr 2017 11:51, modificato 2 volte in totale.

tighine
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Mmmmm...

(Messa così, la frase appare piuttosto... "capestro"...)

Qualche notizia in più, sul contesto? E' una clausola speciale, od il "core" dell'atto? E' registrato? ha ricevuto la formula d'esecutività? Cosa prevede in caso di recesso/inadempienza/inosservanza/disdetta? Quali libertà/facoltà si sono riservate le parti?

E' già vigente, od in corso di stipula? Puoi negoziare ulteriormente, o sei al "prendere o lasciare"? Chi t'assiste, cosa dice? Come si é pervenuti alla scrittura?

Circa la confidenzialità e riservatezza, la clausola non dice nulla, quindi (se espresso) vale quanto già previsto e contrattualizzato in altre parti dell'atto od in altri atti correlati (prncipali o subordinati).

Di regola (artt. 1175 e 1375 c.c.) le parti devono sempre mantenere nei propri rapporti comportamenti improntati a lealtà, correttezza e buona fede, astenendosi da condotte lesive dell'altrui parte od anche solo reticenti (sic, numerose Cassazioni).

Ma anche: se il contratto cessa gli effetti pratici e/o comportamentali d'esecuzione del contratto medesimo, per logica - salvo non diversamente previsto - cessano anche gli obblighi correlati afferenti alle parti.

Suggerirei molta prudenza e ponderazione, il soggetto in questione potrebbe trovarsi in una posizione delicata. Occorre una valutazione attenta e mirata al caso concreto. E' opportuno farsi seguire da vicino da persona di fiducia, titolata.

(Le conclusioni d'una "consulenza" non si creano dal nulla, ma sono frutto d'uno studio/percorso d'analisi e valutazione. Occorre esser coinvolti e conoscerne tutti i contenuti.).
Ultima modifica di tighine il dom, 02 apr 2017 11:20, modificato 1 volta in totale.

Anonimo ex-utente
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Non sono un avvocato o un esperto giurista, ma parlo (scrivo lo stesso): mi spiace, ma, in base alla mia conoscenza/esperienza, gli accordi di riservatezza e non divulgazione ricadono nei rapporti di tutela dell'opera dell'intelletto. Rispetto alle creazioni che hai eseguito per conto della azienda datore di lavoro (o committente diretto), dovresti poterti attribuirtene la paternità (quindi realizzare un sito dove dici: sono mie creazioni), ma non dovresti assolutamente utilizzarli a fini commerciali.

I contratti in essere quindi non dovrebbero cessare nella loro esistenza perché sono contratti di riservatezza su diritti di autore ceduti a base di contratto di relazione tra te ed ******
Ultima modifica di Anonimo ex-utente il dom, 02 apr 2017 12:03, modificato 1 volta in totale.

tighine
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GLOP ha scritto:I contratti in essere quindi non dovrebbero cessare nella loro esistenza perché sono contratti di riservatezza su diritti di autore ceduti a base di contratto di relazione tra te ed ******
In linea generale si, ma é facile rovesciare la situazione con la presenza od assenza anche di una sola frase. Occorre valutare con analitica precisione tutto il contesto, sia "storico" che documentale.

E poi qui credo che siamo di fronte alla situazione opposta, buoi che rischiano di scappare prima di chiudere la stalla. Occorre rapidità e precisione "chirurgica" preventiva.

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nuovobuio
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Grazie mille ragazzi, il mo avvocato comincerà inviando una lettera di diffida, in caso estremo, agiremo di conseguenza.

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Uno_qualunque
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Non c'era uno forte che lavorava in uno studio legale qui...? :roll: :roll: :roll:
Fate il backup, fate il backup, ricordate di fare il backup, non dimenticate di fare il backup.

"Il backup è quella cosa che andava fatta prima" (antico proverbio cinese)

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GLOP ha scritto:ma non dovresti assolutamente utilizzarli a fini commerciali.
Gates e Zuckerberg non sono d'accordo..

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Uno_qualunque ha scritto:Non c'era uno forte che lavorava in uno studio legale qui...? :roll: :roll: :roll:
:toothy10: :toothy10:

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Uno_qualunque ha scritto:Non c'era uno forte che lavorava in uno studio legale qui...? :roll: :roll: :roll:
:toothy10: :toothy10:

exart
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nuovobuio ha scritto:l'accordo di confidenzialità, riservatezza e non divulgazione reciproca, precedentemente firmato
trova la sua fonte di regolamentazione nell’art. 2125 c.c. rubricato “Patto di non concorrenza” secondo cui
art. 2125 c.c. ha scritto:Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2105, 2557, 2596].

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exart ha scritto:
nuovobuio ha scritto:l'accordo di confidenzialità, riservatezza e non divulgazione reciproca, precedentemente firmato
trova la sua fonte di regolamentazione nell’art. 2125 c.c. rubricato “Patto di non concorrenza” secondo cui
art. 2125 c.c. ha scritto:Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2105, 2557, 2596].

è arabo per me.. :?

exart
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Il vincolo deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai tre anni dalla cessazione del contratto; a meno che tu non sia un dirigente, cinque anni.

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exart ha scritto:Il vincolo deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai tre anni dalla cessazione del contratto; a meno che tu non sia un dirigente, cinque anni.
sei parecchio ferrata, sei un avvocato?

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nuovobuio ha scritto:
exart ha scritto:Il vincolo deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai tre anni dalla cessazione del contratto; a meno che tu non sia un dirigente, cinque anni.
sei parecchio ferrata, sei un avvocato?
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    ha detto bene, ferrata!

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