L'estensione dei copyright sono cose estremamente costose e complesse, non sono molti che se lo possono permettere. A oggi solo Beatles, Walt Disney pochi altri grossissimi nomi lo hanno potuto fare, se no la legge parla chiaro.
La legislazione italiana (Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata con la legge 22 maggio 2004, n. 128), prevede termini particolare per ogni tipo di opera protetta da copyright. In generale il termine, per la scadenza del diritto d'autore, è di 70 anni dalla data della morte del titolare del diritto.
* Per le opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (art.78 ter della suddetta legge) la durata è di cinquanta anni dalla fissazione (da intendersi come fissazione dell'immagine sulla pellicola). Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
* Per i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva (art 79) la durata è fissata in cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
* Per i diritti relativi a bozzetti di scene teatrali la durata è fissata in cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
* Per le fotografie:
o la legge in oggetto considera fotografie: Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
o la durata dei diritti relativi alle fotografie è fissata in vent'anni dalla produzione della fotografia.
Fonti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Diritto_d%27autore" onclick="window.open(this.href);return false;
Il tutto vale per l'Italia, ma poco si differisce dal resto del mondo. Ciò non toglie che il fatto che seppure i diritti scadano, e l'opera diventi di pubblico dominio, non sempre è possibile pubblicarla senza chiedere un'autorizzazione agli eredi.
La legge è come al solito nebulosa e di molteplice interpretazione, diciamo che nel dubbio è meglio non fare nulla prima di incappare in problematiche.
Una persona che conosco, cavalcando questo argomento, ne ha fatto un piccolo businnes e produce sia DVD che CD audio di materiali, su cui sono scaduti i copyright, e siccome la media è 50 anni, sta pubblicando diverse opere di anni che cominciano a diventare interessante, infatti tutto il materiale degli anni 60 sta cominciando a diventare di pubblico dominio, e in quegli anni di materiale interessante (almeno musicalmente parlando) ce ne è veramente tanta. Ma anche film.
Per farlo comunque, deve chiedere sempre alcune liberatorie, e non sempre si può pubblicare così senza dire o chiedere qualcosa a qualcuno.
Solo se effettivamente non vi sono più eredi o nessuno che possa reclamare qualcosa sull'opera, fa si che si possa farne un po' quello che si vuole.
Salumi