Moderatore: ModiMaccanici
In linea generale si, ma é facile rovesciare la situazione con la presenza od assenza anche di una sola frase. Occorre valutare con analitica precisione tutto il contesto, sia "storico" che documentale.GLOP ha scritto:I contratti in essere quindi non dovrebbero cessare nella loro esistenza perché sono contratti di riservatezza su diritti di autore ceduti a base di contratto di relazione tra te ed ******
Gates e Zuckerberg non sono d'accordo..GLOP ha scritto:ma non dovresti assolutamente utilizzarli a fini commerciali.
Uno_qualunque ha scritto:Non c'era uno forte che lavorava in uno studio legale qui...?
Uno_qualunque ha scritto:Non c'era uno forte che lavorava in uno studio legale qui...?
trova la sua fonte di regolamentazione nell’art. 2125 c.c. rubricato “Patto di non concorrenza” secondo cuinuovobuio ha scritto:l'accordo di confidenzialità, riservatezza e non divulgazione reciproca, precedentemente firmato
art. 2125 c.c. ha scritto:Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2105, 2557, 2596].
exart ha scritto:trova la sua fonte di regolamentazione nell’art. 2125 c.c. rubricato “Patto di non concorrenza” secondo cuinuovobuio ha scritto:l'accordo di confidenzialità, riservatezza e non divulgazione reciproca, precedentemente firmato
art. 2125 c.c. ha scritto:Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2105, 2557, 2596].
sei parecchio ferrata, sei un avvocato?exart ha scritto:Il vincolo deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai tre anni dalla cessazione del contratto; a meno che tu non sia un dirigente, cinque anni.
ferratonuovobuio ha scritto:sei parecchio ferrata, sei un avvocato?exart ha scritto:Il vincolo deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore ai tre anni dalla cessazione del contratto; a meno che tu non sia un dirigente, cinque anni.
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